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Il decreto di salvaguardia del Matese. Vorremo rispettare le norme, ma non riusciamo a capire dove si applicano

Aree Protette · Parco Nazionale del Matese

Il decreto di salvaguardia del Matese. Vorremo rispettare le norme, ma non riusciamo a capire dove si applicano

Il DEC/MIN/101 del 22 aprile 2025 è il quadro normativo vigente. Il testo è chiaro. La cartografia allegata non lo è. Dopo un’analisi approfondita, condotta con strumenti GIS professionali, non siamo in grado di stabilire con certezza quale zona corrisponda a quale territorio. E abbiamo chiesto spiegazioni al Ministero.

Parco Nazionale del Matese
Normativa
Misure di salvaguardia
DEC/MIN/101 2025

Partiamo da una premessa che non dovrebbe essere necessaria: vogliamo rispettare le norme. Non è retorica — è la ragione per cui esiste matese.bike, un progetto editoriale che da anni documenta il territorio del Matese cercando di capirlo, di raccontarlo e di muoversi su di esso con consapevolezza. Quando il 9 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto DEC/MIN/101 del 22 aprile 2025 — le misure di salvaguardia del nascente Parco Nazionale del Matese — abbiamo cercato di leggerlo con attenzione. Il testo lo abbiamo capito. La mappa allegata, dopo settimane di analisi, ancora no.

Quello che dice il testo — e che è chiaro

L’articolo 1 del decreto suddivide il territorio del Parco in tre zone in ordine decrescente di tutela. La gerarchia è inequivocabile:

Zona 1 — massima tutela

«Di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico-culturale, con inesistente o minimo grado di antropizzazione.» L’articolo 5 vi aggiunge divieti specifici, tra cui — il più rilevante per chi percorre questi territori — il divieto di «svolgimento di attività sportive con veicoli a motore».

Zona 2 — tutela intermedia

«Di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico-culturale, con limitato grado di antropizzazione.» Due divieti specifici aggiuntivi: nessun nuovo tracciato stradale, nessun nuovo edificio non funzionale all’attività agricola.

Zona 3 — tutela minima

«Di valore paesaggistico e/o storico-culturale, di connessione ecologica, con elevato grado di antropizzazione.» Si applicano gli strumenti urbanistici comunali. Le opere di rilevante trasformazione richiedono parere del Comitato; le restanti sono autorizzate direttamente dai Comuni.

Questa gerarchia è coerente con trent’anni di decreti analoghi per tutti i parchi nazionali italiani. Il testo del decreto del Matese è scritto correttamente, è comprensibile, è applicabile. Il problema non è il testo.

Quello che mostra la mappa — e che non riusciamo a decifrare

La cartografia allegata al decreto — l’Allegato A pubblicato a pagina 25 della GU n. 106 del 9 maggio 2025 — utilizza tre campiture per rappresentare le tre zone: un tratteggio a linee oblique, un grigio chiaro e un grigio scuro. La legenda le identifica come Zona 1, Zona 2 e Zona 3.

Fin qui tutto bene. Il problema nasce quando si cerca di capire quale campitura corrisponda a quale territorio fisico.

La mappa è pubblicata in scala di grigi, in formato grafico non vettoriale, su una pagina che include intestazione della Gazzetta Ufficiale, legenda, scala grafica e una cartina di localizzazione dell’Italia. La risoluzione è quella tipica di una pubblicazione ufficiale su carta — sufficiente per una visione d’insieme, insufficiente per una verifica puntuale sul territorio.

Il problema concreto

Abbiamo tentato di georeferenziare la cartografia allegata — cioè di anchorarla alle coordinate geografiche reali — utilizzando QGIS, un software GIS professionale open source, e la rete di tracciati OSM dell’intero territorio del Parco come riferimento. Dopo ripetuti tentativi con punti di controllo distribuiti su tutto il perimetro, i residui di errore restano troppo elevati per una lettura affidabile. La mappa della GU, nelle condizioni in cui è stata pubblicata, non è georeferenziabile con la precisione necessaria a stabilire con certezza l’appartenenza di un’area specifica a una delle tre zone.

Non è una questione tecnica astratta. È la differenza tra sapere se Monte Miletto — la vetta più alta del Matese a 2050 metri — ricade in Zona 1, Zona 2 o Zona 3. È la differenza tra sapere se Campitello Matese, con i suoi impianti sciistici, è soggetto ai divieti più stringenti o a quelli più permissivi. È la differenza, per chi percorre questi territori, tra essere in regola e non esserlo — senza possibilità di saperlo.

Le interpretazioni possibili — tutte plausibili, tutte incerte

Dall’analisi visiva della cartografia e dal confronto con basi geografiche indipendenti, abbiamo identificato almeno due letture compatibili con quello che la mappa mostra:

La prima lettura — quella che avevamo inizialmente proposto — suggeriva che il tratteggio (Zona 1 in legenda) corrispondesse ai centri abitati e agli insediamenti turistici, mentre il grigio scuro (Zona 3) corrispondesse alle vette. Questa lettura produce una contraddizione flagrante con il testo normativo: le aree più antropizzate sarebbero in Zona 1, quelle più integre in Zona 3.

La seconda lettura — emersa da un’analisi più approfondita condotta confrontando le impronte delle campiture con la morfologia del territorio — suggerisce invece che il tratteggio sia vastissimo e copra la maggior parte del massiccio incluse le aree di alta quota, mentre il grigio scuro corrisponda ai soli centri abitati e a pochi insediamenti specifici come Campitello Matese. Questa lettura sarebbe coerente con il testo normativo.

Entrambe le letture sono visivamente plausibili. Nessuna delle due è verificabile con certezza dalla sola cartografia pubblicata.

Chi percorre il Matese non può sapere, leggendo il documento ufficiale così come è stato pubblicato, se si trova in Zona 1, Zona 2 o Zona 3. Non per negligenza. Per impossibilità oggettiva.

Il paradosso di chi vuole essere in regola

Il decreto prevede, all’articolo 5 lettera b, il divieto di «attività sportive con veicoli a motore» in Zona 1. È una norma che riguarda direttamente chi utilizza il territorio con mezzi motorizzati — escursionisti in moto, quad, enduro. Ma la Zona 1, qualunque essa sia, è attraversata anche da strade su cui transitano quotidianamente autovetture private e servizi di trasporto pubblico su gomma con convenzione regionale. Se queste strade ricadono in Zona 1, il problema non riguarda solo i fruitori sportivi: riguarda chiunque si muova su quel territorio. È una norma che prendiamo sul serio — e proprio per questo vogliamo capire dove si applica.

Ma per rispettarla dobbiamo sapere dov’è la Zona 1. E su questo il decreto — nella sua versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale — non ci mette in grado di rispondere con certezza. Potremmo trovarci in Zona 1 senza saperlo, oppure evitare aree che in realtà ricadono in Zona 2 o 3. In entrambi i casi, il risultato è lo stesso: l’incertezza normativa rende impossibile la conformità consapevole.

Non è una scusa per non rispettare le norme. È una richiesta — legittima, documentata — di poterle conoscere.

Il risultato del nostro tentativo

Per rendere concreta la difficoltà che descriviamo, pubblichiamo il risultato del lavoro di georeferenziazione condotto con QGIS. Abbiamo sovrapposto la cartografia dell’Allegato A — ritagliata e georeferenziata con numerosi punti di controllo distribuiti sul perimetro del Parco ed anche all’interno ove è stato possibile riconoscere la cartografia — ai confni amministrativi comunali (linea gialla tratteggiata).

Vettorializzazione della cartografia di zonazione del PNM (Allegato A, GU n. 106/2025) sovrapposta ai confini comunali. Elaborazione QGIS con le stesse fonti cartografiche dichiarate nel decreto.
Elaborazione QGIS della cartografia allegata al decreto DEC/MIN/101 (Allegato A, GU n. 106 del 9 maggio 2025), sovrapposta ai confini comunali del Matese. Il processo di vettorializzazione utilizza le stesse fonti cartografiche dichiarate nel decreto — OpenTopoMap e OpenStreetMap Contributors. La georeferenziazione è stata ottenuta attraverso la digitalizzazione di numerosi punti di controllo distribuiti sia all’esterno che all’interno del raster; tutti i riscontri hanno presentato uno scarto massimo di 1,32 pixel. Nonostante la qualità del risultato, l’identificazione puntuale delle zone di tutela resta incerta per le ragioni descritte nell’articolo.

Lo scarto residuo non è un errore di procedura: è il limite oggettivo di una cartografia pubblicata in formato grafico non vettoriale, in scala di grigi, a risoluzione insufficiente per un uso applicativo. Chi voglia verificare autonomamente può scaricare la cartografia originale dalla Gazzetta Ufficiale e ripetere l’analisi. → Decreto e allegati sulla Gazzetta Ufficiale

Cosa abbiamo fatto

Il 15 maggio 2026 abbiamo inviato una richiesta formale di chiarimento interpretativo alla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, tramite posta elettronica certificata. La richiesta è stata inviata per conoscenza anche all’ISPRA e al Parco Regionale del Matese, che ha supportato tecnicamente l’elaborazione della cartografia originale.

La domanda è semplice: quale dei due elementi — testo normativo o cartografia allegata — deve considerarsi prevalente ai fini applicativi, e se sia prevista una errata corrige che risolva l’ambiguità prima del DPR definitivo.

Pubblicheremo la risposta.

Il testo integrale del decreto

Il decreto ministeriale DEC/MIN/101 del 22 aprile 2025 — «Perimetrazione e zonazione provvisorie del Parco nazionale del Matese» (codice redazionale 25A02618) — è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 106 del 9 maggio 2025. È accessibile gratuitamente sul portale ufficiale.

→ Leggi il decreto sulla Gazzetta Ufficiale

Vogliamo rispettare le norme. Ci aspettiamo che chi le ha scritte ci metta nelle condizioni di farlo.

matese.bike · redazione

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