Aree Protette · Parco Nazionale del Matese
Il decreto di salvaguardia del Matese. Vorremo rispettare le norme, ma non riusciamo a capire dove si applicano
Il DEC/MIN/101 del 22 aprile 2025 è il quadro normativo vigente. Il testo è chiaro. La cartografia allegata non lo è. Dopo un’analisi approfondita, condotta con strumenti GIS professionali, non siamo in grado di stabilire con certezza quale zona corrisponda a quale territorio. E abbiamo chiesto spiegazioni al Ministero.
Partiamo da una premessa che non dovrebbe essere necessaria: vogliamo rispettare le norme. Non è retorica — è la ragione per cui esiste matese.bike, un progetto editoriale che da anni documenta il territorio del Matese cercando di capirlo, di raccontarlo e di muoversi su di esso con consapevolezza. Quando il 9 maggio 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto DEC/MIN/101 del 22 aprile 2025 — le misure di salvaguardia del nascente Parco Nazionale del Matese — abbiamo cercato di leggerlo con attenzione. Il testo lo abbiamo capito. La mappa allegata, dopo settimane di analisi, ancora no.
Quello che dice il testo — e che è chiaro
L’articolo 1 del decreto suddivide il territorio del Parco in tre zone in ordine decrescente di tutela. La gerarchia è inequivocabile:
Zona 1 — massima tutela
«Di rilevante interesse naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico-culturale, con inesistente o minimo grado di antropizzazione.» L’articolo 5 vi aggiunge divieti specifici, tra cui — il più rilevante per chi percorre questi territori — il divieto di «svolgimento di attività sportive con veicoli a motore».
Zona 2 — tutela intermedia
«Di valore naturalistico, paesaggistico, agricolo e/o storico-culturale, con limitato grado di antropizzazione.» Due divieti specifici aggiuntivi: nessun nuovo tracciato stradale, nessun nuovo edificio non funzionale all’attività agricola.
Zona 3 — tutela minima
«Di valore paesaggistico e/o storico-culturale, di connessione ecologica, con elevato grado di antropizzazione.» Si applicano gli strumenti urbanistici comunali. Le opere di rilevante trasformazione richiedono parere del Comitato; le restanti sono autorizzate direttamente dai Comuni.
Questa gerarchia è coerente con trent’anni di decreti analoghi per tutti i parchi nazionali italiani. Il testo del decreto del Matese è scritto correttamente, è comprensibile, è applicabile. Il problema non è il testo.
Quello che mostra la mappa — e che non riusciamo a decifrare
La cartografia allegata al decreto — l’Allegato A pubblicato a pagina 25 della GU n. 106 del 9 maggio 2025 — utilizza tre campiture per rappresentare le tre zone: un tratteggio a linee oblique, un grigio chiaro e un grigio scuro. La legenda le identifica come Zona 1, Zona 2 e Zona 3.
Fin qui tutto bene. Il problema nasce quando si cerca di capire quale campitura corrisponda a quale territorio fisico.
La mappa è pubblicata in scala di grigi, in formato grafico non vettoriale, su una pagina che include intestazione della Gazzetta Ufficiale, legenda, scala grafica e una cartina di localizzazione dell’Italia. La risoluzione è quella tipica di una pubblicazione ufficiale su carta — sufficiente per una visione d’insieme, insufficiente per una verifica puntuale sul territorio.
Il problema concreto
Abbiamo tentato di georeferenziare la cartografia allegata — cioè di anchorarla alle coordinate geografiche reali — utilizzando QGIS, un software GIS professionale open source, e la rete di tracciati OSM dell’intero territorio del Parco come riferimento. Dopo ripetuti tentativi con punti di controllo distribuiti su tutto il perimetro, i residui di errore restano troppo elevati per una lettura affidabile. La mappa della GU, nelle condizioni in cui è stata pubblicata, non è georeferenziabile con la precisione necessaria a stabilire con certezza l’appartenenza di un’area specifica a una delle tre zone.
Non è una questione tecnica astratta. È la differenza tra sapere se Monte Miletto — la vetta più alta del Matese a 2050 metri — ricade in Zona 1, Zona 2 o Zona 3. È la differenza tra sapere se Campitello Matese, con i suoi impianti sciistici, è soggetto ai divieti più stringenti o a quelli più permissivi. È la differenza, per chi percorre questi territori, tra essere in regola e non esserlo — senza possibilità di saperlo.
Le interpretazioni possibili — tutte plausibili, tutte incerte
Dall’analisi visiva della cartografia e dal confronto con basi geografiche indipendenti, abbiamo identificato almeno due letture compatibili con quello che la mappa mostra:
La prima lettura — quella che avevamo inizialmente proposto — suggeriva che il tratteggio (Zona 1 in legenda) corrispondesse ai centri abitati e agli insediamenti turistici, mentre il grigio scuro (Zona 3) corrispondesse alle vette. Questa lettura produce una contraddizione flagrante con il testo normativo: le aree più antropizzate sarebbero in Zona 1, quelle più integre in Zona 3.
La seconda lettura — emersa da un’analisi più approfondita condotta confrontando le impronte delle campiture con la morfologia del territorio — suggerisce invece che il tratteggio sia vastissimo e copra la maggior parte del massiccio incluse le aree di alta quota, mentre il grigio scuro corrisponda ai soli centri abitati e a pochi insediamenti specifici come Campitello Matese. Questa lettura sarebbe coerente con il testo normativo.
Entrambe le letture sono visivamente plausibili. Nessuna delle due è verificabile con certezza dalla sola cartografia pubblicata.
Il paradosso di chi vuole essere in regola
Il decreto prevede, all’articolo 5 lettera b, il divieto di «attività sportive con veicoli a motore» in Zona 1. È una norma che riguarda direttamente chi utilizza il territorio con mezzi motorizzati — escursionisti in moto, quad, enduro. Ma la Zona 1, qualunque essa sia, è attraversata anche da strade su cui transitano quotidianamente autovetture private e servizi di trasporto pubblico su gomma con convenzione regionale. Se queste strade ricadono in Zona 1, il problema non riguarda solo i fruitori sportivi: riguarda chiunque si muova su quel territorio. È una norma che prendiamo sul serio — e proprio per questo vogliamo capire dove si applica.
Ma per rispettarla dobbiamo sapere dov’è la Zona 1. E su questo il decreto — nella sua versione pubblicata in Gazzetta Ufficiale — non ci mette in grado di rispondere con certezza. Potremmo trovarci in Zona 1 senza saperlo, oppure evitare aree che in realtà ricadono in Zona 2 o 3. In entrambi i casi, il risultato è lo stesso: l’incertezza normativa rende impossibile la conformità consapevole.
Non è una scusa per non rispettare le norme. È una richiesta — legittima, documentata — di poterle conoscere.
Il risultato del nostro tentativo
Per rendere concreta la difficoltà che descriviamo, pubblichiamo il risultato del lavoro di georeferenziazione condotto con QGIS. Abbiamo sovrapposto la cartografia dell’Allegato A — ritagliata e georeferenziata con numerosi punti di controllo distribuiti sul perimetro del Parco ed anche all’interno ove è stato possibile riconoscere la cartografia — ai confni amministrativi comunali (linea gialla tratteggiata).

Lo scarto residuo non è un errore di procedura: è il limite oggettivo di una cartografia pubblicata in formato grafico non vettoriale, in scala di grigi, a risoluzione insufficiente per un uso applicativo. Chi voglia verificare autonomamente può scaricare la cartografia originale dalla Gazzetta Ufficiale e ripetere l’analisi. → Decreto e allegati sulla Gazzetta Ufficiale
Cosa abbiamo fatto
Il 15 maggio 2026 abbiamo inviato una richiesta formale di chiarimento interpretativo alla Direzione Generale per il Patrimonio Naturalistico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, tramite posta elettronica certificata. La richiesta è stata inviata per conoscenza anche all’ISPRA e al Parco Regionale del Matese, che ha supportato tecnicamente l’elaborazione della cartografia originale.
La domanda è semplice: quale dei due elementi — testo normativo o cartografia allegata — deve considerarsi prevalente ai fini applicativi, e se sia prevista una errata corrige che risolva l’ambiguità prima del DPR definitivo.
Pubblicheremo la risposta.
Il testo integrale del decreto
Il decreto ministeriale DEC/MIN/101 del 22 aprile 2025 — «Perimetrazione e zonazione provvisorie del Parco nazionale del Matese» (codice redazionale 25A02618) — è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 106 del 9 maggio 2025. È accessibile gratuitamente sul portale ufficiale.
Vogliamo rispettare le norme. Ci aspettiamo che chi le ha scritte ci metta nelle condizioni di farlo.
matese.bike · redazione
