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Nuovo Codice della Strada: cosa cambia per chi va in moto (ed enduro)

Normativa · Moto e fuoristrada

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri riscrive il Codice del 1992. Ecco le novità che riguardano motociclisti ed enduristi, e i punti su cui il testo resta silenzioso.

Ottobre 2026 · Aggiornamento sullo stato dell’iter in coda all’articolo

Non è ancora in vigore. Il 13 ottobre 2026 il Consiglio dei Ministri ha approvato in esame preliminare lo schema di decreto legislativo che riscrive il Codice della Strada (263 pagine, 294 articoli; delega prevista dall’art. 35 della L. 177/2024, con proroga disposta dalla L. 171/2026). Il testo dovrà ora passare dai pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari. Fino all’entrata in vigore, resta applicabile il Codice del 1992.

L’analisi che segue si basa sulla copia dello schema pubblicata da AGEEI (ageei.eu), da riscontrare sul testo ufficiale quando sarà trasmesso alle Camere. Gli Allegati (patenti, categorie A1, A2, A ed età di accesso) non erano presenti nel documento esaminato: su questi punti non diamo indicazioni.

1. Protezioni per schiena e mani in autostrada

È la novità di maggior peso. L’art. 68, comma 4, prevede per conducente e passeggero dei motoveicoli l’obbligo di indossare «adeguate protezioni per la schiena e per le mani». Le caratteristiche tecniche non sono nel testo: sono rinviate a un successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il perimetro è circoscritto: l’obbligo vale solo in autostrada e solo per i motoveicoli, non per i ciclomotori.

Lo schema collega all’obbligo due incentivi. Chi le indossa non subisce l’aumento delle sanzioni previsto dopo un sinistro grave (art. 123), e la sanzione è dimezzata in caso di violazione connessa a un sinistro (art. 124).

Protezioni obbligatorie solo in autostrada, solo per i motoveicoli; le caratteristiche tecniche spettano a un decreto del MIT ancora da emanare.

2. Corsia d’emergenza aperta alle moto in caso di code

L’art. 51, comma 12, consente a moto e ciclomotori a due ruote di impegnare la corsia d’emergenza in presenza di ingorghi, code o rallentamenti. Condizioni indicate: velocità bassa e disponibilità a scostarsi immediatamente per il passaggio dei mezzi di soccorso. Oggi la manovra è vietata: è una novità concreta.

3. Il filtraggio tra le file: nessuna autorizzazione espressa

Lo schema non autorizza espressamente la marcia tra le file di veicoli incolonnati, e nemmeno la vieta. Il testo contiene però una disposizione collegata. L’art. 51, comma 14, prevede che, sulle strade urbane a carreggiate separate con più corsie, in caso di code o di marcia a bassissima velocità i conducenti della corsia più a sinistra e di quella più a destra si portino verso il rispettivo margine «allo scopo di creare uno spazio sufficiente per il transito dei motocicli, dei ciclomotori a due ruote» e, se lo spazio lo consente, dei veicoli di polizia e di soccorso. Non possono in ogni caso essere impegnate le corsie riservate. La stessa regola si applica anche su autostrade e strade extraurbane a carreggiate separate prive di corsia d’emergenza, per consentire il transito dei mezzi di polizia, soccorso e antincendio impegnati in servizi urgenti.

Si tratta quindi di un obbligo di fare spazio posto a carico degli altri conducenti, non di una regola che disciplini il filtraggio in quanto tale. Lo segnaliamo con chiarezza per non alimentare aspettative che il testo non giustifica.

4. Autostrade e strade extraurbane principali

L’art. 48, comma 3, vieta l’accesso ai veicoli sotto i 120 cc o i 6 kW. Nella fascia 120-150 cc l’accesso è consentito solo ai maggiorenni. Lo schema recepisce l’assetto già in vigore dal 2024: nessuna sorpresa.

Enduro e fuoristrada: la targa sostitutiva per le gare FMI

L’art. 77, comma 7, prevede una targa sostitutiva autocostruita per i motoveicoli i cui conducenti sono titolari di licenza FMI, nelle gare fuoristrada che comprendono trasferimenti su strada. La targa vale nei giorni e lungo i percorsi di gara. Per chi pratica enduro anche sul Matese è la novità più vicina alla pratica sportiva.

5. Altre disposizioni di rilievo

  • Distanza di sicurezza. L’art. 56 rafforza la distanza da rispettare nei confronti dei mezzi pesanti.
  • Traino tra moto. Confermato il divieto.
  • Sosta. Sono previsti stalli riservati.
  • Neopatentati A2 e A. Limiti di velocità invariati: 100 km/h in extraurbana e 90 in autostrada.

Per chi viaggia con rimorchio: auto, carrello e caravan

L’art. 50, comma 7, riscrive la lettera e): scompare il rinvio all’art. 54 e compare il caso di autoveicoli M1 o N1 con rimorchio O1 o O2, con limiti di 70 km/h fuori dai centri abitati e 100 in autostrada, contro i 70/80 previsti per gli autotreni pesanti. Una nuova lettera m) disciplina gli «autotreni costituti da un’autovettura e un rimorchio per trasporto di attrezzature turistiche o sportive o caravan»: 80 km/h fuori città, 100 in autostrada.

Nella bozza esaminata un’autovettura con caravan, o con un rimorchio per attrezzature sportive, sembra ricadere sia nella lettera e) sia nella m), e il testo non indica quale prevalga: una sovrapposizione da verificare nel testo ufficiale. Le definizioni delle categorie di veicoli rinviano all’Allegato I.1, che non era presente nel documento esaminato.

Tempi

Dopo l’esame preliminare del 13 ottobre, l’iter prevede i pareri del Consiglio di Stato, della Conferenza unificata e delle Commissioni parlamentari. Il testo definitivo è atteso intorno a marzo 2027, con entrata in vigore probabile il 1° gennaio 2028. Le norme descritte possono ancora cambiare: terremo aggiornato questo articolo.

Fonti. Schema di decreto legislativo, copia pubblicata da AGEEI (ageei.eu); comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 192 del 13 ottobre 2026; comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13 ottobre 2026.

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